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Disegno di legge per assicurare la trasparenza in materia di partecipazione ad aziende commerciali di membri del Governo federale

RFT
Autunno a Ferrara, ottobre 2021
Ph. Francesca Russo / Autunno a Ferrara, ottobre 2021

Disegno di legge per assicurare la trasparenza in materia di partecipazione ad aziende commerciali di membri del Governo federale – RFT
 

AbstractNel giugno scorso, è stato presentato il suddetto disegno di legge, inteso a ovviare alla mancanza – di una norma di legge costituzionale o di legge ordinaria – per effetto della quale, ministri e “Staatssekretäre” del Governo federale, sono obbligati a dichiarare la partecipazione a società e ad aziende commerciali.

Anche il § 5, Abs. 1, del “Bundesministergesetz – BMinG”, che, in un certo qual modo, ricalca l’art. 66 della Costituzione federale ** e che trova applicazione per i “Parlamentarischen Staatssekretäre”, contiene soltanto il divieto – durante il tempo, in cui ricoprono la carica - di esercitare un’attività economica o una professione oppure di far parte del consiglio di amministrazione di una società con fini di lucro.

Il citato § 5, Abs. 1, “BMinG”, attualmente, non prevede l’obbligo di rendere pubblica la titolarità o la partecipazione ad aziende commerciali.

Soltanto per ministri del Governo federale, che sono anche deputati al Bundestag”, valgono le disposzioni dettate dall’”Abgeordnetengesetz”, che prevedono “Offenlegungspflichten”.

Ne consegue, che ministri del Governo federale, che non sono – anche – deputati al “Bundestag”, non sono tenuti – per legge - a rendere pubbliche, titolarità o partecipazioni ad aziende commerciali.

È ovvio, che da ciò possano derivare problemi non indifferenti costituiti da rilevanti conflitti di interesse, dato che ministri del Governo federale, evidentemente, hanno più (per non dire tante) possibilità- rispetto a semplici deputati – di influire su decisioni di alto livello e di approfittare di eventuali partecipazioni ad aziende commerciali.

La “commistione” tra “pubblico” e “privato”, comporta nulla di buono per il “pubblico” e non di rado, tanti vantaggi invece per il “privato”. Questo vale, non soltanto per la legislazione e la PA, ma, pure, per il settore giurisdizionale. "Noli ….. contra ventum”, sembra essere la “Maxime”, alla quale ci si ispira. In tale modo, si evitano, non soltanto “traversie” di vario genere, specie e origine, ma, ci si rende particolarmente graditi a chi detiene il “potere”. Non soltanto si “sorvola", per lustri e lustri, sulle norme, che disciplinano le incompatibilità (di stretta applicabilità per chi osa “sentenziare” “contra ventum”), ma - ogni tanto – qualche partito, tiene in serbo qualche decorazione, per chi è stato, magari, per anni, particolarmente ”sensibile” a certe esigenze….

Si ritiene, nella RFT, di ovviare alla “lacuna” di cui sopra, estendendo l’”Offenlegungspflicht” dell’”Abgeordnetengesetz – AbgG” in materia di partecipazione ad aziende commerciali, anche a ministri del Governo federale, che non siano anche membri del “Bundestag”.

Al § 5 del “BMinG” dovrebbero, a tal fine, essere aggiunti i commi 5 e 6, per cui, un membro del Governo federale, è obbligato a comunicare, per iscritto, le proprie partecipazioni a società di capitale o a societá di persone, se la partecipazione è superiore all’1% del capitale o a 50.000 Euro.

La comunicazione va fatta entro un mese dall’assunzione della carica; la stessa cosa vale per eventuali modifiche o integrazioni, che intervengano durante il periodo di tempo di appartenenza al Governo federale.

Sopra abbiamo accennato all’art. 66 della Costituzione federale, secondo il quale, Cancelliere federale e ministri del Governo federale, non possono ricoprire (altro) incarico retribuito, nè esercitare un’attività economica o una professione.

Con questi “Betätigungs- und Zugehörigkeitsverbote”, di carattere personale, s’intende, oltre a prevenire collisioni di interessi, contribuire ad assicurare l’integrità e il prestigio dell’incarico governativo;*** M. de Montaigne – Saggi – Libro I – Cap. XX – ha ricordato: “Inter se mortales mutua vivunt et quasi cursores vitae lampada tradunt” (I mortali vivono di mutui scambi e come corridori si passano la fiaccola della vita).

È più che ovvio, che chi, durante il proprio mandato, continua a esercitare una professione (anche se autonoma), si trova in una “posizione di forza” rispetto a chi è un pubblico dipendente e troverà tempo, modi e mezzi, per farlo “gefügig” ai propri voleri; gli esempi, in proposito, non mancano, almeno da qualche parte. Per convincersi, basterebbe l’esame di certi registri e di certe – inattese e sorprendenti – nomine, specie se dietro alle stesse, ci sono politicanti (non ricordiamo ….il caso P.) o si tratta di “piazzare favorite”, parenti oppure, magari, figli di ex politicanti … di lungo corso.

Pertanto, i suddetti “Betätigungs- und Zugehörigkeitsverbote”, saranno più che opportuni ed è da augurarsi, che il disegno di legge venga approvato, senza essere “annacquato” o comunque essere reso “inoffensivo” (almeno in parte)…….

Altro scopo, è di far sí, che i governanti dedichino tutta la loro energia lavorativa, esclusivamente all’ufficio che ricoprono. In sostanza, si intende evitare una “Verquickung von Regierungsamt und privater Erwerbstätigkeit”, prevenire, che alti rappresentanti dello Stato, possano “in wirtschaftliche Abhängigkeit geraten” (dipendenza economica) oppure, magari, essere corrotti da certi settori dell’economia. È essenziale una “unbehinderte, uneigennützige und unbestechliche Amtsführung” (esercizio dell’ufficio in modo indipendente, senza aver di mira vantaggi economici (propri) ed essere incorrotto). In altre parole, prevenire il cumulo di potere politico ed economico, come postulerebbe l’”Integritätsgedanke”. Per chi ha esercitato, prima dell’elezione, una professione, occorre il “Ruhen der Tätigkeit”, durante il periodo di tempo, in cui ricopre l’incarico. Il cosiddetto “Ruhen der Tätigkeit”, deve apparire anche all’esterno (per esempio, con l’asportazione del “Praxisschild” e nel non uso di carta intestata relativa alla professione esercitata). Il divieto di esercitare una professione, si riferisce, non soltanto a un’attività lavorativa autonoma, ma anche a un’attività di lavoro subordinato.

Come sopra già accennato, il divieto sarà previsto soltanto per i ministri del Governo federale, che non sono (anche) deputati al “Bundestag”.

Nel passato, il numero dei ministri senza “Bundestagsmandat” è stato di 23, ma anche durante l’attuale legislatura, non sono pochi (5).

Alcuni scandali hanno dimostrato, che quanto un tempo era stato ritenuto ovvio (“selbstverständlich”), ovvio, non è più. L’opinione, secondo la quale, esponenti politici, con incarichi molto elevati, ricoprano il loro “Amt”, senza perseguire, in alcun modo, interessi propri, ma soltanto quelli pubblici, non è più condivisibile, per cui, la pubblicazione, su base volontaria, della situazione economica, non basta più, per porre fine o per arginare corruzione e “Selbstbereicherung”.

 È da notare, che il “BMinG” fa divieto, al § 5, oltre a ricoprire determinate cariche nel settore economico, anche di redigere consulenze stragiudiziali.

“Öffentliche Ehrenämter sollen während der Amtszeit nicht bekleidet werden” (§ 5, Abs. 2, S. 1, BMinG). Si tratta di una “Sollvorschrift“ e non di un obbligo, per cui l’osservanza della norma, è rimessa alla “sensibilità” dei ministri…..

***  Con l’art. 66 della Costituzione federale (intitolato: “Inkompatibilitäten”), i Costituenti hanno voluto prevenire, non soltanto  “Interessenkollisionen”, ma anche “Pflichtkollisionen”: Quest’articolo, secondo parte della dottrina, concretizza il principio della divisione dei poteri e presenta molte analogie con l’art. 55 della stessa Costituzione federale (che riguarda il Presidente della Repubblica). L’incompatibilità, di cui all’art. 66 della Costituzione federale, sussiste pure con quella di ministro di un “Bundesland”.

** noat 1   Con l’art. 66 della Costituzione federale (intitolato: ”Inkompatibilitäten”), i Costituenti hanno voluto prevenire non soltanto “Interessenkollisionen” ma anche “Pflichtkollisionen”. Quest’articolo, secondo parte della dottrina, concretizza il principio della divisione dei poteri e presenta molte analogie con l’art. 55 della stessa Cost. feder. (che riguarda il Presidente della Repubblica). L’incompatibilità di cui all’art. 66 della Cost. feder., sussiste pure con quella del ministro di un "Bundesland”. Ende nota 1

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