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Raddoppio della flat tax per High Net Worth Individuals

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Raddoppio della flat tax per High Net Worth Individuals

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Abstract

Il regime per i neo residenti in Italia prevede il raddoppio della flat tax a 200.000 euro sui redditi prodotti all’estero, in sostituzione della normale tassazione, per le persone che trasferiscono la propria residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024: l’imposta rimane a 25 mila euro per ciascuno dei familiari dei cittadini che decidono di aderire al regime. Da notare che il DL Omnibus fa espresso richiamo alla residenza di cui all’articolo 43 del Codice civile anziché all’articolo 2 del TUIR

 

1. Premessa

Il DL n. 113/2024 (art. 2 del decreto Omnibus) incrementa l’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che decidono di portare la propria residenza in Italia (regime opzionale dei “neo residenti”) da 100.000 a 200.000 euro, per i soggetti che optano per questo tipo di tassazione e che trasferiscono la loro residenza in Italia successivamente al 10 agosto 2024. Nessuna modifica prevede il decreto Omnibus per l’imposizione sui familiari che rimane quindi inalterata. L’adesione a questo regime, definito dall’articolo 24-bis del TUIR, si perfeziona nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.

La relazione tecnica che accompagna il decreto “Omnibus” riporta che “Pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono sostanziali effetti”: sul tema ci soccorre la Relazione sul rendiconto generale dello Stato della Corte dei Conti, pubblicata a fine giugno che afferma, secondo i dati più aggiornati, nel 2022 1.136 persone hanno beneficiato dell’imposta sostitutiva, versando allo Stato quasi 90 milioni di euro e, in cinque anni lo Stato ha incassato circa 254 milioni di euro, di cui 232 milioni per i contribuenti principali e poco meno di 22 milioni per i loro familiari. Come ha sottolineato la Corte dei Conti, sulla base di questi numeri è impossibile sapere se lo Stato ci ha rimesso, ossia se avrebbe incassato di più se avesse lasciato il precedente regime di tassazione sui redditi prodotti all’estero poiché l’Agenzia delle Entrate non conosce “né l’ammontare dei redditi esteri sui quali agisce l’imposta sostitutiva, né le imposte ordinarie che sarebbero state effettivamente prelevate su tali redditi in assenza del regime sostitutivo”. In più, si rammenta che l’aumento dell’imposta introdotto dal decreto “Omnibus” varrà solo per chi trasferirà la residenza in Italia dopo l’approvazione del provvedimento, e non in modo retroattivo per chi già ne beneficia.

2. Il regime dei neo residenti in breve

Per beneficiare della tassazione agevolata opzionale di cui all’articolo 24-bis del TUIR i soggetti esteri immigrati in Italia devono rispettare i seguenti requisiti:

  • trasferire la residenza fiscale in Italia dall’estero, ex art. 2, comma 2 del TUIR
  • non essere mai stati residenti in Italia (ex art. 2, comma 2 del TUIR) per un periodo pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Se entrambi sussistono i “neo residenti” in Italia (High Net Worth Individuals) beneficiano di un’agevolazione che consiste nella possibilità, previa specifica opzione, di tassare in Italia in modo forfettario i redditi percepiti all’estero che si traduce nel pratico con la possibilità di versare annualmente un’imposta a forfait, a copertura dei redditi di fonte estera percepiti quali, ad esempio, dividendi, interessi, plusvalenze, royalties di fonte estera, oppure ancora redditi da locazione di immobili esteri. Tuttavia, se lo stesso soggetto percepisce contestualmente anche redditi di fonte italiana, questi saranno normalmente assoggettati a tassazione secondo le regole del TUIR.

L’imposta sostitutiva forfettaria è determinata nella misura di €. 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valido il regime (innalzata a € 200.000 per i soggetti che acquisiranno la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024).

Esempio

Soggetto neo residente che percepisce redditi di fonte estera per 1.000.000 euro, avrà una tassazione italiana di sole 100.000 euro (o 200.000 con residenza in Italia dopo il 10/08/2024).

Il regime può essere esteso anche ai familiari di cui all’articolo 433 del Codice civile in possesso dei requisiti e tale estensione del regime va indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui (imposta questa che non sembra interessata dalle modifiche apportate dal decreto Omnibus).

3. Opzione e modello REDDITI PF

Il regime dei neo residenti è opzionale e si perfeziona, alternativamente, con:

  • la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza;
  • la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello in cui il soggetto ha trasferito la residenza.

L’alternativa dell’adempimento vuole tutelare quei casi in cui il soggetto che ha trasferito la propria residenza in Italia in un periodo possa decidere di esercitare l’opzione solo dal periodo di imposta successivo e nella dichiarazione dei redditi (modello REDDITI PF Quadro NR) il neo residente:

  • attesta lo status di non residente per almeno nove periodi d’imposta negli ultimi dieci dichiara i propri redditi,
  • indica la giurisdizione in cui il soggetto ha avuto residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione,
  • esercita l’opzione per questo regime fiscale (che si rinnova tacitamente di anno in anno),
  • indica gli Stati o territori esteri per i quali non si intende avvalersi del regime di imposta sostitutiva, che possono essere integrati da ulteriori Stati in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi. I redditi prodotti in questi Stati saranno tassati con i criteri ordinari in sede di dichiarazione dei redditi scomputando il credito per imposte estere,
  • determina e liquida l’imposta sostitutiva da versare.

4. Benefici del regime

In primis, l’adesione al regime determina l’esonero da imposizione progressiva dei redditi di fonte estera, con l’esclusione – per i primi cinque anni – delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate.

Il regime è considerato molto interessante, anche rispetto ad altri regimi simili in vigore in altri Stati europei, per la semplicità di accesso e per la lunga durata che è estendibile fino a 15 anni.

Ulteriori benefici per il neo residente che aderisce sono:

  • l’esonero dall’obbligo di monitoraggio;
  • l’esonero dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • l’esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri;
  • la possibilità di escludere dall’applicazione della flat tax i redditi prodotti in uno o più Stati;
  • la possibilità di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l’accesso al regime.
  • l’eventuale estensione dell’opzione ai familiari tramite versamento addizionale di una imposta sostitutiva di 25.000 euro per ciascuno di essi.

5. Durata e decadenza dal regime

Il regime cessa, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione e il neo residente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata e qualora non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve effettuare apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione. La durata del regime non è rinnovabile e successivamente al soggetto si applicherà la normale tassazione sui redditi ai sensi del TUIR. In ogni caso al soggetto è fatta comunque salva la possibilità di utilizzare questo regime fiscale solo per un periodo di tempo limitato, salvo poi doversi trasferire fiscalmente all’estero.

Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:

  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Questo con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
  • trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

6. Il dilemma della residenza fiscale o civile

Con riguardo alla decorrenza della modifica recata dal decreto Omnibus (che ha raddoppiato l’importo della flat tax da 100.000 a 200.000 euro), la nuova misura dell’imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’art. 43 del Codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (10 agosto 2024).

Il raddoppio colpisce le “persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’art. 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore”: come noto, dal 1° gennaio 2024, il decreto di riforma della fiscalità internazionale (DLgs n. 209/2023) ha modificato il concetto di residenza fiscale (art. 2 del TUIR) e ha introdotto una definizione fiscale di domicilio e, sul tema in commento, crea perplessità il fatto che il DL Omnibus da una parte richiama la residenza fiscale e dall’altra faccia riferimento all’articolo 43 del Codice civile anziché all’articolo 2 del TUIR essendo tale elemento essenziale per le centinaia di potenziali neo residenti che in questi mesi e settimane intendono trasferirsi in Italia. Come a dire, che per il regime in commento la residenza a cui riferirsi è quella del Codice civile e non quella fiscale contenuta nel TUIR: tuttavia l’espressione utilizzata nella norma è “la propria residenza fiscale” che non collima con la definizione contenuta nell’articolo 43 del Codice civile.