Effettività della tutela dei diritti fondamentali in chiave internazionale, dalla fonte "atipica" Circeo

Terracina, Circeo
Terracina, Circeo

Effettività della tutela dei diritti fondamentali in chiave internazionale, dalla fonte "atipica" Circeo

 

Il modello di fonte atipica di nuove fattispecie giuridiche e penalmente rilevanti derivato dal caso Circeo deve essere analizzato mediante una contestualizzazione storico-sociale che deve necessariamente rifarsi ai costumi sociali dell’epoca.

In particolare, all'epoca del Delitto del Circeo, era ancora sussistente il valore "riparatore" del matrimonio nei casi di stupro e di violenza sessuale. Esso veniva addirittura considerato elemento di risanamento a livello morale.

Si imponeva infatti una considerazione morale e non ontologica effettiva della vittima. Questo perchè si riteneva importante ristabilire e risanare la rispettabilità della vittima e non quella del carnefice al fine di non oltraggiare i costumi sociali. Pertanto, la tutela del buon costume, aveva la meglio su quella di chi aveva subito violenza.

Ne è testimonianza il fatto che la riparazione avvenisse mediante un matrimonio tra la vittima e il suo carnefice trascurando completamente le ricadute psicologiche e le sofferenze intime della donna.È sconvolgente pensare che lo stupro fosse considerato un oltraggio alla morale piuttosto che un crimine nei confronti di una donna.

Malgrado ciò, con il passare del tempo, notevoli furono i passi in avanti determinati sia da un sentimento collettivo comune che da una prassi storico sociale che diede vita, attraverso l'utilizzo degli strumenti democratici di partecipazione legislastiva, ad una progressione nella regolamentazione della materia.  

Il focus di tale processo è certamente da rinvenire in quel movimento storico sociale, prima ancora che giuridico fattuale di determinazione del concetto offensivo penalistico e neo costituzionale di stupro e violenza sessuale estrapolato dal retaggio “primitivistico” della società patriarcale del secondo dopoguerra e basato sulla sola offensività del bene morale in violazione dell’interesse pubblico collettivo.

In realtà, i residui patriarcali di tali involuzioni giuridiche e storiche dell’ordinamento giuridico sono ancora oggi assai presenti specie in materia civilistica come, ad esempio, nel diritto di famiglia e delle successioni, ove la personalità di diritto dei soggetti “deboli” fa enorme fatica a divenire vera e propria situazione giuridica soggettiva tutelabile ex tunc ed ex post dallo stesso ordinamento nonostante gli avanzamenti anche eurocomunitari costituzionali dei concetti di affidamento sociale della buona fede non solo su base contrattuale.

A fronte di queste riflessioni l’atipicità della prassi giuridico evolutiva del caso Circeo assume un' importanza straordinaria proprio per aver dato vita a tutta una serie di determinanti innovative ed evolutive atte a costituzionalizzare le forme di devianza come condotte da reprimere a tutti i livelli (in chiave civilistica nel suo significato giuridico più esteso e contrattuale pubblico-privato) anche ai fini dell'evoluzione storico-giuridica degli stessi principi e paradigmi di tutela effettiva e derivata giustiziabilità dei diritti fondamentali  umani ed economici.

Usando una espressione più Fisica che giuridica si potrebbe affermare che, nel percorso compiuto dal processo evolutivo del Caso Atipico "Circeo" in termini di nuova fonte di diritto penale e costituzionale penale, sia possibile rinvenire degli aspetti “quantistici” visto il "salto evolutivo" compiuto. È però realmente così?

Molte legislazioni antiche e anche più recenti malgrado i limiti evidenti hanno tentato in qualche modo di mettere in luce come fosse necessario sottrarre la donna dal “dominio” dell'uomo.

 

Il codice Zanardelli e il codice Rocco, rispettivamente del XIX e del XX secolo, non mostrarono, però, la stessa inclinazione. Sarebbe da chiedersi quali siano state le motivazioni e se esse avessero una matrice politica o sociale.

Malgrado con l'Illuminismo ci si fosse discostati da atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti della donna il mancato riconoscimento dei più elementari diritti unito allo sfruttamento delle donne soprattutto sui luoghi di lavoro mostra quanto il maschilismo fosse ancora presente e avesse il potere di influenzare le coscienze.

Diviene quindi motivo di preoccupazione e di dolore il fatto di constatare che la violenza sessuale venga riconosciuta a pieno titolo come delitto contro la persona solo nel 1996 con la Legge n.66 del 1996 e che il matrimonio riparatore venga definitivamente cancellato dal nostro ordinamente solo nel 1981. Neppure il principio di uguaglianza sancito nella Costituzione del 1946 riuscì ad esercitare alcun tipo di potere sul maschilismo radicato.

Nel 1975 con la Legge n. 151 approvata il 19 maggio fu riconosciuta alla donna la condizione di piena parità rispetto all'uomo all'interno della famiglia. Allo stesso modo di come si era intervenuti in sede civile con la riforma del diritto di famiglia ci si sarebbe potuti muovere anche in sede penale ma non si fece.

Nel frattempo si progrediva per accordare condizioni di garanzia ai figli nati fuori dal matrimonio, veniva concessa la comunione di beni tra coniugi e la possibilità per la moglie di un defunto di ereditare i beni del marito inoltre la dote era stata eliminata.

Poteva essere questo sicuramente un buon momento per lasciare che si facessero strada anche in sede penale quelle tutele in grado di tutelare la donna da sopraffazioni, soprusi e violenze ma non si fece.

Sicuramente l'abolizione del matrimonio riparatore come anche il riconoscimento a pieno titolo della violenza sessuale come delitto contro la persona ci spinge a credere che numerosi e consistenti passi in avanti siano stati fatti.

Tuttavia, in un periodo in cui si susseguono un elevato numero di femminicidi, c'è da chiedersi se e quanto il maschilismo ne sia ancora la causa. Un maschilismo che pervade come è tangibile la nostra società e mai adeguatamente osteggiato nella politica, nella vita sociale e neppure nei contesti che fanno parte della nostra quotidianità ovvero la famiglia e le istituzioni scolastiche. Il modello che viene a crearsi è pertanto inficiato non solo dalle inottemperanze dei sistemi di certezza ed effettività delle tutele fondamentali ma anche, in particolare, dalla carenza " cronica" dei sistemi di tutela dei soggetti c.d. "deboli" nel senso più ampio del termine interpretativo finale.

Sussiste purtroppo anche a livello giudiziario una continua disparità di trattamento nell'applicazione esecutiva della pena al caso concreto. Si pensi, per esempio, alla inadeguatezza e alla "clemenza" di alcune pene come anche alla non applicazione delle linee guida internazionali di tutela dei diritti umani a partire dalle stesse tutele CEDU e dei Protocolli Internazionali in materia di diritti fondamentali.

Tali discrasie vengono ritrovate anche nella effettiva punibilità dei Reati Amministrativi ed Economici (si pensi, per esempio, alle diverse inottemperanze inerenti la normativa AntiRiciclaggio interna ed Internazionale nei Reati di Riciclaggio ed Autoriciclaggio anche Transnazionale).

L'esigenza di revisionare una materia di così straordinaria importanza pone l'accento su come sia necessaria una riforma costituzionale internazionalmente orientata che crei per la prima volta i presupposti per una nuova produzione legislativa di più ampie vedute che sia capace di dare struttura e sistema ad elementi e processi di tutela preventiva delle "discriminanti sociali" da sostanziarsi in fattispecie giuridiche e sociali più complete e complesse.

Potrebbe essere questo il primo tentativo concreto finalizzato ad estirpare dall'ordinamento tutte quelle condizioni che possono generare violenza di genere a tutti i livelli (morale, privata, ed economica) anche come internazionalmente concepita (ad es riciclaggio transnazionale) e che, con il tempo, possono rappresentare la causa sociale scatenante (e psicologica) di fenomeni in continua espansione.

In particolare, in campo civilistico, societario ed amministrativo, l'intervento della Corte di Cassazione ha più volte cercato di qualificare il principio di Effettività come principio cardine dell'ordinamento Costituzionale interno in termini di " diritto ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela, quale situazione d'interesse giuridicamente protetta".

A partire dal caso Cir-Fininvest la ricerca di un principio oggettivo di scelta più adeguato per la tutela dei diritti fondamentali della persona nel processo giurisdizionale di fronte ad una tutela risarcitoria ed eliminativa dell'atto non è risultato alla fine un parametro processuale consolidato  e tale da contrastare efficacemente una serie di modelli interpretativi consolidati ed involuti perchè fin troppo "formalistici" nel sistema di tutela.

Ne sono un esempio la tutela Consumeristica spesso contrastata da interpretazioni prive delle Garanzie cogenti e prevalenti del Codice Consumeristico comunitariamente prevalente come anche la tutela risarcitoria dell'indennizzo espropriativo che, ad oggi, non trova nelle Corti giurisdizionali interne  l'adeguatezza costituzionale del ristoro effettivo, di cui lo stesso art.42 nell'ottica CEDU dovrebbe uniformemente garantire da illo tempore.

Altresì quanto individuato dalla Corte Costituzionale ex art.24 Cost., in termini di Giusto Processo, quale diritto ad una Tutela Sostanziale Effettiva, in base al combinato disposto degli art.2, 3 e 24 Cost., stenta ad elevarsi da parametro astratto costituzionale ad auspicato modello concreto ed uniforme di tutela  effettiva dei diritti fondamentali ed economici. Il tutto è determinato dall'estrema frammentarietà normativa sussistente nell'ordinamento e dalla giustiziabilità inespressa non solo come  principio cardine ma anche come principio da applicarsi ai vari settori giuridici ed amministrativi che risultano privi anche procedimentalmente di garanzie di effettività di tutela dei diritti inviolabili della persona. Ciò dipende dall'ancoraggio ancora forte di tali principi a metodologie endoprocedimentali e processuali vetuste soprattutto se messe a confronto con i modelli eurointernazionali endoprocedimentali di tutela.

All'interno dello stesso Diritto Processuale Amministrativo un passo in avanti è stato ottenuto su base sostanziale grazie alle Azioni di adempimento pubblico ex art.34 CPA. Queste ultime dovrebbero determinare un nuovo paradigma virtuoso nei modelli processuali amministrativi di effettività della tutela divenendo il c.d. bene della vita ovvero l'effettivo oggetto di tutela che potrebbe rivoluzionare i modelli stessi di effettività di tutele in plurimi settori giuridici e processuali.

Anche in tal caso però la frammentarietà interpretativa, che ancora oggi si basa sul superato modello pregiudiziale amministrativo da eliminare processualmente, determina problematiche di carenza di effettività e di inespressa celerità nei confronti delle ormai prevalenti garanzie di tutela effettiva dei diritti fondamentali ed economici.

Può dirsi, in definitiva, che in questo settore amministrativo e civile, le linee processuali di garanzia di effettività di tutele rimangono ancorate ai parametri anche processuali concreti determinati dalle pronunce e dai principi della Corte di Giustizia, dall'art.18 del Trattato sul Funzionamento UE, dai principi CEDU e dalla Direttiva UE n.261/2004.

È sulla base di questi principi che i cittadini potranno vedersi riconosciute, nell'ambito della Cittadinanza Universale,  la fattualità concreta del diritto e le auspicate nuove forme di tutela effettiva e certa dei diritti fondamentali ed economici anche in termini processuali effettivi.

In ambito penalistico, un mutamento giurisprudenziale di estrema importanza "costituzionale" puo' individuarsi grazie a quei dicta della Corte di Giustizia che, a partire dalla pronuncia del 13 settembre 2005, nella Causa C-176/03 e nella successiva del 23 Ottobre 2007, relativa alla Causa C-440/05, dovrebbero risultare a priori selfexecuting all'interno degli Stati membri in materia di tutela penale dell'ambiente e di repressione penale dell'inquinamento provocato dalle navi.

Questo porterebbe a riconoscere al Legislatore comunitario il potere-dovere di adottare provvedimenti relativi al Diritto penale degli Stati membri ovvero provvedimenti concernenti l'Effettività di Tutele che dovrebbero risultare per gli Stati membri quali obblighi di garanzia della piena efficacia delle norme emanate nei settori rispondenti alle Politiche Ue emanate a partire dal Trattato di Lisbona 2007 con particolare riguardo per la Cooperazione Intergovernativa nel Diritto Comunitario in materia penale.

Tuttavia, la rinnovata dottrina europenalistica costituzionale rimane confinata  nel settore specifico dell'attuazione esecutiva di altrettanto specifiche politiche UE in materia penale come la Cooperazione Intergovernativa stante l'ormai da tempo dovuta esigenza "universale" e non solo comunitaria di garantire la funzione di protezione anche penale preventiva nel quadro della rinnovata legalità costituzionale dei diritti umani fondamentali in via di espansione.

Un aspetto dottrinale e normativo nell'ottica dell'effettività delle tutele costituzionali dei diritti fondamentali può essere rinvenuto nel processo legislativo evolutivo che ha portato al riconoscimento della personalità e della responsabilità penale e della punibilità escludendo a priori forme di responsabilità oggettiva della persona.

La stessa inviolabilità della libertà personale costituzionalmente orientata necessita di un bilanciamento con l'azione rieducativa secondo modelli punitivi non sproporzionati alla gravità del fatto. L'uguaglianza di trattamento ha il merito dottrinale costituzionale di aver evidenziato nel meccanismo sanzionatorio e nello stesso principio-processo di effettività delle tutele un meccanismo guida di corrispondenza fra il bene della libertà da sacrificarsi e quello da tutelarsi. In tal senso, il legislatore dovrebbe prospettare un excursus di sviluppo endo processuale delle c.d. garanzie costituzionali implicite.

Proprio all'interno di queste clausole di tutela, va rinnovato il processo inquisitorio e probatorio (nel sistema stesso di acquisizione delle prove) secondo un parametro Scientifico di concreta offensività e va enucleata una linea uniforme di equa (ed etica) Giustiziabilità, laddove ai sensi degli art. 25 e 27 comma 3 della Costituzione si ritiene necessario far entrare il rinnovato sindacato di "Sussidiarietà" della tutela penale sotto il profilo di offensività da intendersi come dannosità sociale e concreta intollerabilità  del comportamento offensivo al fine di poter dare effettiva certezza ai vari gradi applicativi della pena.

In tal senso, il modello Atipico "Circeo" richiama la necessità di un innovativo intervento di produzione legislativa che ancori definitivamente le stesse conquiste della dottrina costituzionale giurisprudenziale e della Corte di Giustizia al principio di offensività concreta secondo un previo controllo di ragionevolezza delle scelte punitive evitando così di generare quelle discrasie di grave inefficienza del sistema attuale fin troppo legato al solo e molto spesso impreciso controllo e sindacato giurisdizionale ex post.

Il canone dell'eguaglianza e ragionevolezza del meccanismo sanzionatorio costituzionalmente dovuto in tale processo legislativo de iure condendo può rafforzare la valenza amministrativa e costituzionale dell'effettività delle tutele penali e penal- preventive producendo nuove fonti e nuove fattispecie soprattutto nel campo dei reati ambientali, finanziari ambientali e nella repressione di tutte le più estese forme di associazionismo a delinquere anche indiretto e digitale soprattutto se si tiene in considerazione il nuovo modello offensivo di devianza sociale elitaria nell'ottica interpretativa e creativa del diritto di cui all'art.32 CEDU e all'art.2 CEDU come Tutela del diritto alla vita.

Pertanto, il fine ultimo della prospettiva eurocostituzionale dell'effettività e certezza delle Tutele fondamentali deve portare il legislatore nel campo penale ed amministrativo a pensare a meccanismi neo costituzionali di preventiva dissuasione e repressione relativamente alla commissione dei reati contro la persona. E' anche necessario varare nuovi strumenti e fattispecie astratte di colpevolezza ed offensività concreta come precedentemente analizzati prevedendo a corollario finale una tutela fondata su innovativi meccanismi (effettivi e certi) di prevenzione e sanzionamento di quelle violazioni specifiche dovute all'inadempimento da parte degli Stati membri delle linee guida relative al principio dovere di tutela effettiva dei diritti fondamentali.  Tale processo si renderà necessario anche per l'evoluzione dei principi stessi di tutela effettiva dei diritti fondamentali ed economici nel senso dei moderni termini costituzionali di uniformità, non disparità di trattamento e giustiziabilità concreta ed efficace (E-Justice), laddove l'unico appiglio costituzionale sovraordinato di principio rimane il valido "principio-clausola guida" del giusto processo (ma spesso inapplicato e mal interpretato nel concreto) di cui all'art.111 Cost.