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Il credito privilegiato ex art. 316 comma 4 c.p.p.: prevalenza rispetto al credito ipotecario anteriormente iscritto

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Ph. Giorgia Pavani / Landscape

Il credito privilegiato ex art. 316 comma 4 c.p.p.: prevalenza rispetto al credito ipotecario anteriormente iscritto


Il sequestro conservativo ex art. 316 comma 4 c.p.p. – il quale attribuisce, al credito per il pagamento delle spese di giustizia dovute all’erario ed a quello per le obbligazioni civili derivanti dal reato, il carattere di crediti “privilegiati” – prevale sul credito ipotecario iscritto sui beni dell’imputato anteriormente al sequestro stesso, in quanto, ex art. 2777 comma 1 c.c., i crediti per spese di giustizia “sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”.

The seizure pursuant to art. 316 paragraph 4 c.p.p. – which attributes the character of “privileged” credit to the credit for the payment of justice costs due to the treasury and to that for civil obligations arising from the crime – prevails over the mortgage credit registered on the defendant's assets prior to the seizure same, as, pursuant to art. 2777 paragraph 1 of the Civil Code, credits for court costs "are preferred to any other credit, including foreclosure or mortgage".

Tuttavia, per quanto riguarda, nello specifico, il credito per le obbligazioni civili derivanti dal reato, tale credito, per effetto dell’art. 185 c.p., viene ad esistere solo con la sentenza di condanna, e pertanto esso non sembra suscettibile di poter assumere il carattere di “privilegio” quando ci si trova ancora nella fase istruttoria del procedimento penale (vedi sequestro conservativo), e cioè quando l’accertamento della sua esistenza è ancora in itinere.

Peraltro, questa obiezione può essere superata richiamando l’art. 2852 c.c., l’ipoteca, anche se iscritta per un credito la cui esistenza non è ancora certa in quanto subordinata al verificarsi di una condizione, prende grado non dal momento in cui tale esistenza sarà stata accertata, ma dal momento della sua iscrizione. Di conseguenza, lo stesso principio dovrebbe valere anche per il privilegio di cui all’art. 316 comma 4 c.p.p., il quale può legittimamente sussistere anche se il reato non è ancora stato accertato.

However, with specific regard to the credit for civil obligations deriving from the crime, this credit, as a result of art. 185 of the criminal code, comes into existence only with the conviction, and therefore it does not seem capable of assuming the character of a "privilege" when one is still in the investigative phase of the criminal proceedings (see precautionary seizure), and that is when the verification of its existence is still ongoing.

Furthermore, this objection can be overcome by recalling the art. 2852 of the Civil Code, the mortgage, even if registered for a credit whose existence is not yet certain as it is subordinate to the occurrence of a condition, takes effect not from the moment in which such existence has been ascertained, but from the moment of its registration. Consequently, the same principle should also apply to the privilege referred to in the art. 316 paragraph 4 c.p.p., which can legitimately exist even if the crime has not yet been ascertained.

L’art. 316 c.p.p. disciplina il sequestro conservativo dei beni, mobili od immobili, dell’imputato ogni qual volta vi sia fondato motivo di ritenereche manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato” (comma 1) oppure che “manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato” (comma 2).

L’ultimo comma della norma prevede che “per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi”.

Ai sensi dell’art. 2748 comma 2 c.c., “i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”.

La Cassazione Sezione Terza civile, con ordinanza interlocutoria n. 19314 del 12.07.2024, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva contenuta nell’art. 2748 comma 2 c.c. – la legge dispone diversamente.

In sostanza, la questione è: se, al cospetto dei creditori ipotecari i quali abbiano iscritto l’ipoteca prima che sui beni del debitore venisse disposto il sequestro penale, debba prevalere la norma penale, in base alla quale i creditori privilegiati ivi indicati – ossia lo Stato (per il pagamento delle spese del procedimento di sequestro) oppure la parte civile (per l’adempimento delle obbligazioni civile derivate dal reato) – hanno privilegio sui creditori ipotecari, oppure la norma civilistica, in base alla quale il creditore privilegiato prevale sul creditore ipotecario solo nel caso in cui la legge non disponga diversamente.

Se per “legge” l’art. 2748 comma 2 c.c. intende anche quella penale, allora deve essere applicato l’art. 316 comma 4 c.p.p., il quale stabilisce, appunto, che i creditori privilegiati ivi indicati prevalgono sui creditori non privilegiati di data anteriore. Credito privilegiato e credito ipotecario sono due concetti differenti, e quindi quest’ultimo, siccome è “non privilegiato”, deve soccombere dinanzi al creditore privilegiato.

Se, invece, per “legge” l’art. 2748 comma 2 c.c. intende solo quella civile, allora ciò equivale a dire che quanto previsto dalla legge penale in materia di privilegi non conta, ma, in tal caso, si deve, coerentemente, dimostrare che il codice civile, ogni qual volta faccia riferimento ai creditori con privilegio sugli immobili, escluda sia lo Stato sia la parte civile. Tuttavia, non è così, in quanto, ai sensi dell’art. 2777 comma 1 c.c., i crediti per spese di giustizia indicati dagli artt. 2755 e 2770 c.c. “sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”.

L’art. 2755 c.c. parla di “crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori”, e l’art. 2770 c.c. riproduce la stessa formulazione per quanto riguarda i beni immobili.

Ebbene, le “spese di giustizia” sono disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 30.05.2022, che, all’art. 1, indica, tra le spese del processo, il “pagamento da parte dell’erario”.

Quindi, con l’espressione “crediti dello Stato per spese di giustizia” si intende, pacificamente, le “spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato” di cui all’art. 316 comma 1 c.p.p.

Di conseguenza, i crediti per le suddette spese, in base all’art. 2777 comma 1 c.c., “sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”.

Pertanto, è lo stesso codice civile a stabilire la preferenza del privilegio inerente a tali crediti rispetto al credito ipotecario.

Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 2777 ultimo comma c.c. così dispone: “i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia”. Se si ritiene che la norma civilistica, quando parla di “leggi speciali”, faccia riferimento (anche) al codice penale, allora bisogna riconoscere che l’art. 316 comma 4 c.p.p. è una norma speciale la quale pone, al di sopra di ogni altro credito (in tal caso, ipotecario), proprio il privilegio per spese di giustizia, e che quindi in tal caso neanche si pone il problema della posposizione prevista dall’art. 2777 ultimo comma c.c. : è quest’ultima direttamente a porre il credito privilegiato per spese di giustizia al di sopra del credito ipotecario.

Pertanto, è lo stesso codice civile (art. 2777 comma 1 c.c.) a stabilire che i crediti di cui all’art. 316 comma 4 c.p.p., in quanto privilegiati, prevalgono sui crediti ipotecari.

Ai sensi dell’art. 2741 c.c., i privilegi e le ipoteche sono cause di prelazione “legittime”, e la norma, la quale ha un carattere definitorio, non pone espressamente i privilegi su un piano più alto rispetto all’ipoteca.

Ma lo fa espressamente l’art. 2748 comma 2 c.c., il quale prevede che “i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”. Ebbene, la “legge” è quella contenuta nell’art. 2777 comma 1 c.c., che sancisce l’opponibilità dei crediti privilegiati per spese di giustizia ai crediti ipotecari. Quindi, il fatto che la norma generale (art. 2741 c.c.) non preveda la subordinazione dell’ipoteca rispetto al privilegio, nulla toglie alla rilevanza della norma speciale (appunto, l’art. 2777 comma 1 c.c.).

In merito al fatto se la prevalenza dei crediti privilegiati ex art. 316 c.p.p. possa essere affermata anche allorquando l’ipoteca sia stata iscritta prima che il Giudice abbia accolto la domanda di sequestro ex art. 316 comma 1 c.p.p., va osservato quanto segue.

Il codice civile, quando vuole premiare l’anteriorità dell’iscrizione dell’ipoteca rispetto alla trascrizione (posteriore) del contratto con il quale il terzo ha acquistato diritti sui beni del debitore, lo dice espressamente: p. es. quando tali diritti consistono in una servitù (art. 2812 comma 1 c.c.); oppure quando si stabilisce (art. 2866 ultimo comma c.c.) che, quand’anche il terzo acquirente, il quale abbia pagato il creditore ipotecario oppure abbia sofferto l’espropriazione e per tali ragioni sia subentrato nell’ipoteca costituita a favore di tale creditore, tale subingresso non può comunque pregiudicare l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

Invece, nel caso dell’art. 2777 comma 1 c.c., si stabilisce soltanto che i crediti per le spese di giustizia sono “preferiti rispetto al creditore ipotecario”, senza che venga fatta salva l’ipotesi in cui l’ipoteca sia stata iscritta prima che venisse emanato il provvedimento (sequestro) con il quale i suddetti crediti hanno acquisito natura “privilegiata”.

Per quanto riguarda il credito della parte civile per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, il discorso appare più complesso.

L’art. 2768 c.c.  – “crediti dipendenti da reato” – prevede che per tali crediti “hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale”. Le “altre persone” indicate dal codice di procedura penale sono appunto, in base all’art. 316 comma 4 c.p.p., coloro che si sono costituiti “parte civile”.

Tuttavia, l’art. 2768 c.c., a differenza dell’art. 2777 comma 1 c.c., non prevede espressamente che tali crediti “sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”.

Inoltre, occorre porsi la seguente domanda: è corretto che il credito risarcitorio derivante dal “reato” acquisisca la natura di “privilegiato”, a scapito di un credito ipotecario già iscritto sui beni del debitore, anche se il “reato” non è stato ancora accertato, come nel caso del sequestro conservativo di cui all’art. 316 comma 3 c.p.p.?

Quest’ultima norma parla di “obbligazioni civili derivanti dal reato”, ma, con tale espressione, ci si dovrebbe riferire solo al caso in cui il reato sia stato accertato con sentenza, e non anche al caso in cui il procedimento giudiziario sia ancora in corso (vedi sequestro). L’art. 185 comma 2 c.p. così dispone: “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Il reato è l’accertamento, da parte del Giudice, della contrarietà della condotta alle norme penali, il danno è l’accertamento degli effetti lesivi prodotti dal reato. Quindi, l’obbligazione risarcitoria di cui all’art. 185 c.p. può dirsi sussistente solo quando sia stato accertato il suo presupposto, appunto il reato.

Ma allora, se il credito risarcitorio può sorgere solo quando viene emessa sentenza di condanna dell’imputato o del responsabile civile, non è corretto che l’art. 316 comma 4 c.p.p. attribuisca a tale credito natura “privilegiata” anche se esso non è stato accertato con la suddetta sentenza (vedi sequestro). Il suddetto credito, se viene ad esistere solo con la sentenza di condanna, non può assumere il carattere di “privilegio” quando ci si trova ancora nella fase istruttoria del procedimento penale, e cioè quando l’accertamento della sua esistenza è ancora in itinere.

Una risposta a questa domanda potrebbe essere individuata nell’art. 189 c.p., il quale, nel disciplinare l’ipoteca legale a favore lo Stato a garanzia delle obbligazioni per le quali tale ipoteca è ammessa (e tra esse rientrano anche “le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali”, ossia le medesime previste dall’art. 316 c.p.p.), prevede che possa essere ordinato il sequestro conservativo dei beni mobili dell’imputato e che in tal caso (ultimo comma) i crediti risarcitori “si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore”, ivi compreso, pertanto, quello ipotecario, che “privilegiato” non è.

Tuttavia, l’art. 189 c.p. al penultimo comma prevede che, se l’imputato offre cauzione, “può non farsi luogo al sequestro”, e quindi il credito risulta non privilegiato, con la conseguenza che prevale il diritto del creditore che abbia iscritto ipoteca anteriormente. 

Perché potrebbe rendersi necessaria una “cauzione”? Perché il privilegio di cui all’art. 316 comma 4 c.p.p. sembra destinato a comportare inevitabilmente un arresto della procedura di distribuzione del ricavato dalla vendita forzata, in quanto, non essendo ancora stata quantificata la somma dovuta a titolo di risarcimento (quantificazione che può essere fatta solo con la sentenza di condanna), ancora non è dato sapere, al tempo del sequestro, “quanto” debba essere accantonato a favore della persona offesa dal reato. Nel caso in cui poi, successivamente al sequestro, dovesse essere emessa sentenza di proscioglimento dell’imputato, l’obbligazione risarcitoria verrebbe accertata come non sussistente e quindi il “privilegio” di cui alla norma non avrebbe più motivo di esistere, ma, in tal caso, la procedura esecutiva sarà stata sospesa inutilmente.

Ebbene, la possibilità della cauzione, e quindi della non sussistenza del privilegio del credito, non è invece prevista per quanto riguarda il sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p., e ciò suscita delle perplessità in quanto la finalità del sequestro è la stessa in entrambi i casi, ossia garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Tuttavia, queste perplessità (che appaiono comunque tutt’altro che infondate) possono essere superate richiamando l’art. 2852 c.c., in base al quale l’ipoteca, anche se iscritta per un credito la cui esistenza non è ancora certa in quanto subordinata al verificarsi di una condizione, prende grado non dal momento in cui tale esistenza sarà stata accertata, ma dal momento della sua iscrizione. Quindi, se per l’ipoteca si applica il principio in base al quale il mancato accertamento del credito che ne è oggetto non impedisce la collocazione in un grado superiore a quello di un’altra ipoteca iscritta (posteriormente) per un credito che invece è già certo, allora anche per il privilegio di cui all’art. 316 comma 4 c.p.p. deve ritenersi che il mancato accertamento (vedi mancata sentenza di condanna per il reato) del credito che ne è oggetto non impedisca l’attribuzione ad esso della qualifica di credito “privilegiato”, che, come tale, prevale sull’ipoteca, anche se quest’ultima è stata iscritta anteriormente.