La partecipazione di minorenni negli spettacoli televisivi: l’esibizione dal vivo in reality e nei festival
Abstract
Il contributo analizza gli spettacoli dal vivo che coinvolgono minorenni con particolare riferimento a quanto avvenuto nei programmi X factor e Festival di Sanremo, entrambe trasmesse dalla televisione di Stato, dove si sono verificate delle anomalie sulla scaletta delle esibizioni in base all’età minore dei concorrenti. La prima parte introduce, con brevi cenni storici, alla legislazione di tutela del minore in quanto telespettatore. La seconda parte analizza nel dettaglio la partecipazione del minore sia nel caso di rapporto di lavoro sia a titolo gratuito. L’ultima parte affronta il delicato tema del contenuto dei testi musicali in relazione al pubblico televisivo.
The paper analyzes live performances involving child with special attention to what happened in the reality X factor and Sanremo’s Festival, both provided by public issuer, where there were anomalies on the lineup of performances based on the age of the younger players. The first section introduces, with a brief historical overview, about child-care law as viewer. The second part examines in detail the participation of the child as in the case of the employment relationship as free of charge. The last part deals with the sensitive question of the content of the musical texts in relation to the TV audience.
Introduzione
Sono sempre più frequenti le trasmissioni di spettacoli televisivi che mostrano minorenni coinvolti in competizioni canore e in talent show. Recentemente però la performance di alcuni concorrenti sarebbe stata annullata per una non ben chiara norma che ne vieterebbe l’esibizione dopo un certo orario. Scopo di questo articolo è di verificare gli estremi di tale provvedimenti. Cercherò di analizzare il problema attraverso tre punti di vista: l’utilizzo dell’immagine in TV, la tipologia di rapporto di lavoro e il contenuto della prestazione. Non a caso ho scelto questa suddivisione in quanto le trasmissioni in oggetto prevedono un pubblico per la maggior parte televisivo, quindi in relazione all’uso dell’immagine. Ricordiamo brevemente gli antefatti.
Nella decima puntata di X Factor, il 06.11.10, al ballottaggio finale con i brani ’’7.000 caffè’’ e ’’Isn’t she lovely’’ non si è potuto esibire in diretta il concorrente diciassettenne Ruggero Pasquarelli. Le esibizioni sono state trasmesse in differita.
Durante la trasmissione del festival di San Remo 2010, la concorrente Jessica Brando non si è potuta esibire con il brano ’’Dove non ci sono ore’’, tuttavia, data la peculiarità della competizione, non le è stato concesso neanche il diritto di esprimersi in differita. A differenza di X factor, infatti, dove i minori in oggetto sono esecutori di composizioni cd. cover cioè non sono di propria proprietà, il festival di San Remo trasmette solo brani originali.
Nella 13ª puntata di ’’Io canto’’ condotta in diretta da Gerry Scotti il sabato 11 dicembre su canale 5 la vincitrice Benedetta Caretta ha cantato il brano ’’Insieme’’ alle 01:15, cioè molto tempo dopo la mezzanotte. Altro episodio si è verificato con Mary Moreno durante la trasmissione ’’Canzoni e sfide’’ registrata il 26 settembre 2010 al Teatro Politeama di Catanzaro e trasmessa in differita su Rai 2 il 29 dicembre alle 23:25. Ciò dimostra che l’eventuale norma che stiamo verificando permette la trasmissione e l’uso delle immagini di minori, sia in diretta che in differita, dopo la mezzanotte.
I primi due casi assumono particolare importanza in quanto si tratta di programmi trasmessi da emittenti pubbliche, il cui finanziamento è in parte garantito dal versamento di un canone da parte degli abbonati, in parte dal tele-voto e in parte dagli introiti pubblicitari. La sopravvivenza degli spettacoli dal vivo rimane, comunque, garantita per la maggior parte da finanziamenti pubblici tramite il Fondo Unico dello Spettacolo di cui il settore musicale occupa circa il 14% degli investimenti complessivi (De Lellis, 2009).
1. Cenni storici e tutela del minore telespettatore
Il primo atto giuridicamente rilevate che coinvolge il nostro paese è la Convenzione sull’età minima dei lavoratori nell’industria del 1919. Successivamente si segnala la Legge (L.) 26.04.1934 n. 653 che stabilisce il divieto di adibire i minori di anni 18 al lavoro notturno, considerando il termine ’’notte’’ un periodo di almeno 11 ore consecutive comprensivo di intervallo tra le 22:00 e le 5:00. La L. 1960 n. 223 stabilisce diverse limitazioni alla pubblicità televisiva in particolare per non recare pregiudizio morale o fisico ai minori. La L. 17.10.1967 n. 977 ripercorre sostanzialmente le medesime norme della legislazione precedente. La L. 06.08.1990 n. 223 stabilisce:
il divieto di trasmettere messaggi cifrati o di carattere subliminale
il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori
La L. 30.05.1995 n. 203 stabilisce il divieto di trasmettere, durante la fascia oraria 7:00-23:30, opere a soggetto che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori e consentendo solo film od opere per cui sia stato concesso l’apposito ’’nulla osta’’.
L’autorità preposta alla vigilanza è il Garante per la radiodiffusione e per l’editoria. Il Garante non ha un proprio osservatorio per cui è limitato ad avviare un procedimento solo sulla base di segnalazioni o denunce che provengano da privati il che rende assai evanescente la funzione di reale controllo. Si discute ancora se la responsabilità di esporre il minore debba ricadere sui genitori o sull’emittente. Poiché l’obbligo grava direttamente sull’emittente, è questa che deve rispondere civilmente dei danni cagionati. All’uopo quasi tutte le emittenti radio-televisive si sono dotate di codici di autoregolamentazione che, tuttavia, non chiariscono il nostro quadro normativo di riferimento.
Il divieto di utilizzare l’immagine del minore, infatti, vale solo se sussista un coinvolgimento in procedimenti civili o penali (codice di procedure penale art. 13), così come si verificò presso il Pretore di Roma che, «ricorrendo all’art. 77 cpc ha imposto a una trasmissione TV di garantire l’anonimato delle parti in causa (si parlava di affidamento degli figli) e a non subire pregiudizio che ne potrebbe derivare dalla pubblicità effettuata dalla vicenda» (Moro, 1996)
Il Decreto Legislativo (Dlgs) 04.08.1999 n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" pur eliminando le distinzioni per fasce d’età ha esteso la deroga al divieto fino alle ore 24:00 per il lavoro nello spettacolo, esteso anche alle attività a carattere culturale, artistico e sportivo. La L. 144/99 stabilisce, però, che la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l’impiego dei minori, anche dopo i termini consentiti, solo in attività lavorative di carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e nello spettacolo. In precedenza tale valutazione era affidata al Prefetto. Il Dlgs, inoltre, pone severe limitazioni anche alla pubblicità ingannevole, la cui valutazione, però, è da effettuarsi ad opera del Garante della concorrenza e del mercato e non più da parte del garante per la radiodiffusione, in quanto si ritiene, in armonia con le disposizioni del codice civile, che debba essere prima di tutto rispettato l’interesse produttivo comune. Una leggera inflessione della normativa sullo spettacolo si è registrata nel 2001 quando l’allora governo di centro-sinistra ha dato vita alla riforma del titolo V della Costituzione che Roberto De Lellis definisce «infelice iniziativa» in quanto «ha di fatto aperto un conflitto insanabile tra istituzioni ed ha allontanato ogni illusione di scrivere una nuova legge» (De Lellis, 2009).
Esclusa l’ipotesi di utilizzo improprio dell’immagine, emerge quella di tutelare lo sviluppo del minore che potrebbe subire pregiudizio dal contenuto della trasmissione. Si vuole in tal modo riconoscere l’immaturità psichica dei minori che li inducono all’emulazione di comportamenti pericolosi. Tali norme assumono particolare importanza nei messaggi pubblicitari.
2. Tipologia del rapporto di lavoro – Tutela del minore protagonista
Secondo l’Associazione Italiana Professionisti dello Spettacolo «l’artista che presta la propria attività sotto la direzione organizzata disciplinata da un’impresa ha con questa un rapporto di lavoro subordinato» (AIPS, 2005). Considerando il rapporto di lavoro come un contratto tra due o più parti impegnate nell’esecuzione di una prestazione d’opera manuale o intellettuale in cambio di un corrispettivo, si può giungere alla conclusione che l’esibizione di minori in competizioni canore o musicali non coincide con la fattispecie tipica del contratto di lavoro subordinato. Nel rapporto di lavoro, inoltre, il datore è vincolato a precisi e inderogabili obblighi quali l’immatricolazione, presso la SIAE, dell’impresa e dei lavoratori, la richiesta del certificato di agibilità e la liquidazione dei contributi previdenziali (De Lellis, 2009). Il lavoratore, d’altro canto, è obbligato al compimento dell’esibizione, alla soggezione dalla direzione del lavoro e, nel caso di premi e rassegne, alla dichiarazione di mancata cessione a terzi dei diritti sull’utilizzo dell’opera inedita che però resta di esclusiva proprietà degli autori (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 24.03.94 art. 4 co. 5). Rimane da chiedersi, dunque, se debba configurarsi piuttosto come attività economica senza rapporto di lavoro (es. stages, lavori socialmente utili, borse-lavoro, etc.) i cui titolari dell’obbligazione non godono di un trattamento previdenziale pur percependo una retribuzione vincolata all’adempimento della prestazione. Un’ipotesi interessante, che però non convince del tutto anche perchè, specialmente durante la programmazione di premi e rassegne, i concorrenti assumono la configurazione di ’’esecutori a titolo gratuito’’, sebbene in base alle note in avvertenza del DPCM 16.09.99 n. 504 siano previsti compensi qualora sussistano accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria.
Avendo considerato l’utilizzo dell’immagine nonché la tipologia della prestazione non rimane altro che affrontare l’ipotesi del contenuto della prestazione ovvero della scelta dei testi dei brani.
3. Contenuto della prestazione
Analizzando i contenuti testuali dei brani interpretati dal Pasquarelli e dalla Brando ho cercato di verificare la possibilità di elementi che potessero turbare il pubblico pudore o porre a rischio lo sviluppo del minore.
Per determinare il pubblico pudore, in letteratura si distinguono due criteri: il sentimento medio, indicato dagli orientamenti deontologici, e la sensibilità dei minori per la quale intervengono la maturità intellettiva individuale e i modelli educativi socialmente condivisi (Centro Calamandrei, 1986). Nel brano di Alex Britti, eccetto la metafora parossistica dei 7.000 caffè, l’unico elemento che presenta un contenuto erotico è il ’’bacio’’ contenuto nella seconda strofa che, però, presenta delle connotazioni, come dire, ’’dolci’’, in analogia con il dolcificante utilizzato per l’omonima bevanda, che non mi sembra nascondi dei secondi fini tanto scabrosi. Qualche perplessità, invece, può derivare dall’ascolto del brano ’’Isn’t she lovely’’ che accenna nel finale a un concepimento di una certa Londie con il coinvolgimento di Aisha, nome musulmano della moglie cristiana del profeta Maometto che fu costretta a rinnegare la sua fede originale per convertirsi all’Islam. Complessivamente, tuttavia, emerge il tema dell’amore romantico che non ha nulla a che vedere con la pornografia.
Se il testo di Britti ci ha impegnati in un confronto spigoloso sul contenuto testuale dei brani, nessun dubbio emerge sul brano della Brando. La composizione, infatti, presenta un testo molto più sobrio, e direi persino aulico, come si legge nella strofa seguente ’’cerchi fuori com’era amare, cos’era dare come volare più in alto da qui’’. Stesso discorso per il brano ’’Insieme’’. In conclusione, siamo molto lontani da eventuali conseguenze dannose per il minore ovvero da eventi che possano scatenare nel medesimo dei comportamenti lesivi sulla propria salute (si veda a titolo di es. l’articolo pubblicato sul corriere della sera il 17.04.1985 ’’Morto come Nick de ’Il cacciatore’ il ragazzo che si è sparato a Como’’).
Conclusioni
Nessuna delle ipotesi prese in considerazione risulta soddisfacente per la nostra ricerca.
La prestazione effettuata da qualsiasi concorrente in manifestazioni o competizioni di carattere culturale, sportivo o religioso non assume alcuna tipologia giuridica particolare finché non vi è un elemento, es. un contratto, che la renda tale.
Limitazioni alla trasmissione di esibizioni dal vivo sono consentite qualora siano violate le prescrizioni sulla «dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy» (Oddi, 2007) del minore, senza il suo consenso o di chi ne fa le veci, nonché di carattere sanitario ai fini di verificare l’idoneità psico-fisica del soggetto. Ad es. «per le attività sportive a carattere dilettantistico organizzate dalla scuola, da società sportive è prescritto che i minori debbano sottoporsi previamente a visita medica (…) sono esclusi dal controllo obbligatorio coloro che praticano attività in forma privata» (Perucci, 1994).
Si ritengono pertanto infondate le motivazioni che hanno determinato l’annullamento delle esibizioni in diretta televisiva nelle trasmissioni X factor e Festival di Sanremo.
Bibliografia
AGIS (2000) Lo spettacolo: comuni-province-città metropolitane-regioni-stato: raccolta delle norme legislative emanate dallo Stato e dalle regioni in materia di spettacolo e attività affini, Associazione generale italiana dello spettacolo, Ente teatrale italiano, Roma, Gea.
CENTRO PIERO CALAMANDREI (1986) Tutela dei minori e responsabilità dell’emittente televisiva, ’’Diritto dell’informazione e dell’informatica’’, 1, pp. 214-233.
CARETTI P. (2001) Diritto della informazione e della comunicazione: stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema, Bologna.
CCU – GRE (1993), Rapporto agli utenti, Consiglio consultivo degli utenti presso il garante per la radiodiffusione e l’editoria, Roma.
DE LELLIS R. (2009) Le regole dello spettacolo: manuale per conoscere la storia, le leggi, gli enti e le imprese di spettacolo in Italia e in Francia, Roma, Bulzoni.
FRANCIOSO O.O. (2006) Codice del cinema e dello spettacolo: normativa, diritto d’autore, estratto TULPS, Milano, Altagamma.
MORO C.A. (1996) Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna.
ODDI A. (2007) La tutela dei minori nella disciplina della radiotelevisione, ’’Giurisprudenza costituzionale’’, 6, pp. 50-53.
PERUCCI M. (1994) Bambini e adolescenti di fronte alla legge: legislazione minorile, diritti dei bambini, diritti e doveri degli adolescenti, Nuove ricerche, Ancona.
PICCICHÈ (2005) Elementi di diritto dello spettacolo: guida per l’artista, Milano, Rugginenti.
ROCCELLA M. (2008) Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino.
Dittografia
http://www.tvblog.it/post/22395/x-factor-4-la-decima-puntata-del-6-novembre-2010-live-su-tvblog
http://www.repubblica.it/speciali/sanremo/servizi/2010/02/19/news/jessica_brando-2353497/
http://unduetreblog.wordpress.com/2010/12/11/io-canto-tredicesima-e-ultima-puntata-dell-11122010-la-finale-chi-vincera/
http://www.dasud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3066:qcanzoni-e-sfideq-di-rai-2-palcoscenico-della-puntata-il-teatro-politeama-di-catanzaro&catid=25:regionale&Itemid=37
Nomografia
c.p. Artt 111-112 ’’Induzione al reato di minorenni e di persone in stato di infermità’’
c.p. Artt. 519-521 ’’Norme relative alla corruzione sessuale e alla violenza sui minori’’
c.p. Art. 528 ’’Pubblicazioni e spettacoli osceni’’
c.p. Art. 666 ’’Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza’’
c.p.p. Art 13: fa divieto di pubblicare o divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini di minori coinvolti in procedimenti penali;
c.p.p. Art. 114: fa divieto di pubblicare le generalità e l’immagine dei minorenni testimoni testimoni, offesi o danneggiati di un reato;
L. 26.04.1934 n. 653 ’’Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli’’
L. 22.04.41 n. 633 ’’Diritto d’autore’’
RD 18.05.42 n. 1369 art. 32 ’’Caratteristiche per il diritto di proprietà intellettuale’’
L. 08.02.48 n. 47 ’’Legge sulla stampa e norme affini’’
L. 1960 n. 1591 ’’Affissione di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore’’
L. 17.10.1967 n. 977 ’’Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti’’
L. 14.04.75 ’’Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva’’.
L. 06.08.90 n. 223 ’’Disciplina delle trasmissioni televisive’’
Dlgs 04.08.1999, n. 345 ’’Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro’’
D.M. Comunicazioni 29.11.2002 ’’Codice di autoregolamentazione TV e minori’’
Abstract
Il contributo analizza gli spettacoli dal vivo che coinvolgono minorenni con particolare riferimento a quanto avvenuto nei programmi X factor e Festival di Sanremo, entrambe trasmesse dalla televisione di Stato, dove si sono verificate delle anomalie sulla scaletta delle esibizioni in base all’età minore dei concorrenti. La prima parte introduce, con brevi cenni storici, alla legislazione di tutela del minore in quanto telespettatore. La seconda parte analizza nel dettaglio la partecipazione del minore sia nel caso di rapporto di lavoro sia a titolo gratuito. L’ultima parte affronta il delicato tema del contenuto dei testi musicali in relazione al pubblico televisivo.
The paper analyzes live performances involving child with special attention to what happened in the reality X factor and Sanremo’s Festival, both provided by public issuer, where there were anomalies on the lineup of performances based on the age of the younger players. The first section introduces, with a brief historical overview, about child-care law as viewer. The second part examines in detail the participation of the child as in the case of the employment relationship as free of charge. The last part deals with the sensitive question of the content of the musical texts in relation to the TV audience.
Introduzione
Sono sempre più frequenti le trasmissioni di spettacoli televisivi che mostrano minorenni coinvolti in competizioni canore e in talent show. Recentemente però la performance di alcuni concorrenti sarebbe stata annullata per una non ben chiara norma che ne vieterebbe l’esibizione dopo un certo orario. Scopo di questo articolo è di verificare gli estremi di tale provvedimenti. Cercherò di analizzare il problema attraverso tre punti di vista: l’utilizzo dell’immagine in TV, la tipologia di rapporto di lavoro e il contenuto della prestazione. Non a caso ho scelto questa suddivisione in quanto le trasmissioni in oggetto prevedono un pubblico per la maggior parte televisivo, quindi in relazione all’uso dell’immagine. Ricordiamo brevemente gli antefatti.
Nella decima puntata di X Factor, il 06.11.10, al ballottaggio finale con i brani ’’7.000 caffè’’ e ’’Isn’t she lovely’’ non si è potuto esibire in diretta il concorrente diciassettenne Ruggero Pasquarelli. Le esibizioni sono state trasmesse in differita.
Durante la trasmissione del festival di San Remo 2010, la concorrente Jessica Brando non si è potuta esibire con il brano ’’Dove non ci sono ore’’, tuttavia, data la peculiarità della competizione, non le è stato concesso neanche il diritto di esprimersi in differita. A differenza di X factor, infatti, dove i minori in oggetto sono esecutori di composizioni cd. cover cioè non sono di propria proprietà, il festival di San Remo trasmette solo brani originali.
Nella 13ª puntata di ’’Io canto’’ condotta in diretta da Gerry Scotti il sabato 11 dicembre su canale 5 la vincitrice Benedetta Caretta ha cantato il brano ’’Insieme’’ alle 01:15, cioè molto tempo dopo la mezzanotte. Altro episodio si è verificato con Mary Moreno durante la trasmissione ’’Canzoni e sfide’’ registrata il 26 settembre 2010 al Teatro Politeama di Catanzaro e trasmessa in differita su Rai 2 il 29 dicembre alle 23:25. Ciò dimostra che l’eventuale norma che stiamo verificando permette la trasmissione e l’uso delle immagini di minori, sia in diretta che in differita, dopo la mezzanotte.
I primi due casi assumono particolare importanza in quanto si tratta di programmi trasmessi da emittenti pubbliche, il cui finanziamento è in parte garantito dal versamento di un canone da parte degli abbonati, in parte dal tele-voto e in parte dagli introiti pubblicitari. La sopravvivenza degli spettacoli dal vivo rimane, comunque, garantita per la maggior parte da finanziamenti pubblici tramite il Fondo Unico dello Spettacolo di cui il settore musicale occupa circa il 14% degli investimenti complessivi (De Lellis, 2009).
1. Cenni storici e tutela del minore telespettatore
Il primo atto giuridicamente rilevate che coinvolge il nostro paese è la Convenzione sull’età minima dei lavoratori nell’industria del 1919. Successivamente si segnala la Legge (L.) 26.04.1934 n. 653 che stabilisce il divieto di adibire i minori di anni 18 al lavoro notturno, considerando il termine ’’notte’’ un periodo di almeno 11 ore consecutive comprensivo di intervallo tra le 22:00 e le 5:00. La L. 1960 n. 223 stabilisce diverse limitazioni alla pubblicità televisiva in particolare per non recare pregiudizio morale o fisico ai minori. La L. 17.10.1967 n. 977 ripercorre sostanzialmente le medesime norme della legislazione precedente. La L. 06.08.1990 n. 223 stabilisce:
il divieto di trasmettere messaggi cifrati o di carattere subliminale
il divieto di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori
La L. 30.05.1995 n. 203 stabilisce il divieto di trasmettere, durante la fascia oraria 7:00-23:30, opere a soggetto che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori e consentendo solo film od opere per cui sia stato concesso l’apposito ’’nulla osta’’.
L’autorità preposta alla vigilanza è il Garante per la radiodiffusione e per l’editoria. Il Garante non ha un proprio osservatorio per cui è limitato ad avviare un procedimento solo sulla base di segnalazioni o denunce che provengano da privati il che rende assai evanescente la funzione di reale controllo. Si discute ancora se la responsabilità di esporre il minore debba ricadere sui genitori o sull’emittente. Poiché l’obbligo grava direttamente sull’emittente, è questa che deve rispondere civilmente dei danni cagionati. All’uopo quasi tutte le emittenti radio-televisive si sono dotate di codici di autoregolamentazione che, tuttavia, non chiariscono il nostro quadro normativo di riferimento.
Il divieto di utilizzare l’immagine del minore, infatti, vale solo se sussista un coinvolgimento in procedimenti civili o penali (codice di procedure penale art. 13), così come si verificò presso il Pretore di Roma che, «ricorrendo all’art. 77 cpc ha imposto a una trasmissione TV di garantire l’anonimato delle parti in causa (si parlava di affidamento degli figli) e a non subire pregiudizio che ne potrebbe derivare dalla pubblicità effettuata dalla vicenda» (Moro, 1996)
Il Decreto Legislativo (Dlgs) 04.08.1999 n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" pur eliminando le distinzioni per fasce d’età ha esteso la deroga al divieto fino alle ore 24:00 per il lavoro nello spettacolo, esteso anche alle attività a carattere culturale, artistico e sportivo. La L. 144/99 stabilisce, però, che la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l’impiego dei minori, anche dopo i termini consentiti, solo in attività lavorative di carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e nello spettacolo. In precedenza tale valutazione era affidata al Prefetto. Il Dlgs, inoltre, pone severe limitazioni anche alla pubblicità ingannevole, la cui valutazione, però, è da effettuarsi ad opera del Garante della concorrenza e del mercato e non più da parte del garante per la radiodiffusione, in quanto si ritiene, in armonia con le disposizioni del codice civile, che debba essere prima di tutto rispettato l’interesse produttivo comune. Una leggera inflessione della normativa sullo spettacolo si è registrata nel 2001 quando l’allora governo di centro-sinistra ha dato vita alla riforma del titolo V della Costituzione che Roberto De Lellis definisce «infelice iniziativa» in quanto «ha di fatto aperto un conflitto insanabile tra istituzioni ed ha allontanato ogni illusione di scrivere una nuova legge» (De Lellis, 2009).
Esclusa l’ipotesi di utilizzo improprio dell’immagine, emerge quella di tutelare lo sviluppo del minore che potrebbe subire pregiudizio dal contenuto della trasmissione. Si vuole in tal modo riconoscere l’immaturità psichica dei minori che li inducono all’emulazione di comportamenti pericolosi. Tali norme assumono particolare importanza nei messaggi pubblicitari.
2. Tipologia del rapporto di lavoro – Tutela del minore protagonista
Secondo l’Associazione Italiana Professionisti dello Spettacolo «l’artista che presta la propria attività sotto la direzione organizzata disciplinata da un’impresa ha con questa un rapporto di lavoro subordinato» (AIPS, 2005). Considerando il rapporto di lavoro come un contratto tra due o più parti impegnate nell’esecuzione di una prestazione d’opera manuale o intellettuale in cambio di un corrispettivo, si può giungere alla conclusione che l’esibizione di minori in competizioni canore o musicali non coincide con la fattispecie tipica del contratto di lavoro subordinato. Nel rapporto di lavoro, inoltre, il datore è vincolato a precisi e inderogabili obblighi quali l’immatricolazione, presso la SIAE, dell’impresa e dei lavoratori, la richiesta del certificato di agibilità e la liquidazione dei contributi previdenziali (De Lellis, 2009). Il lavoratore, d’altro canto, è obbligato al compimento dell’esibizione, alla soggezione dalla direzione del lavoro e, nel caso di premi e rassegne, alla dichiarazione di mancata cessione a terzi dei diritti sull’utilizzo dell’opera inedita che però resta di esclusiva proprietà degli autori (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 24.03.94 art. 4 co. 5). Rimane da chiedersi, dunque, se debba configurarsi piuttosto come attività economica senza rapporto di lavoro (es. stages, lavori socialmente utili, borse-lavoro, etc.) i cui titolari dell’obbligazione non godono di un trattamento previdenziale pur percependo una retribuzione vincolata all’adempimento della prestazione. Un’ipotesi interessante, che però non convince del tutto anche perchè, specialmente durante la programmazione di premi e rassegne, i concorrenti assumono la configurazione di ’’esecutori a titolo gratuito’’, sebbene in base alle note in avvertenza del DPCM 16.09.99 n. 504 siano previsti compensi qualora sussistano accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria.
Avendo considerato l’utilizzo dell’immagine nonché la tipologia della prestazione non rimane altro che affrontare l’ipotesi del contenuto della prestazione ovvero della scelta dei testi dei brani.
3. Contenuto della prestazione
Analizzando i contenuti testuali dei brani interpretati dal Pasquarelli e dalla Brando ho cercato di verificare la possibilità di elementi che potessero turbare il pubblico pudore o porre a rischio lo sviluppo del minore.
Per determinare il pubblico pudore, in letteratura si distinguono due criteri: il sentimento medio, indicato dagli orientamenti deontologici, e la sensibilità dei minori per la quale intervengono la maturità intellettiva individuale e i modelli educativi socialmente condivisi (Centro Calamandrei, 1986). Nel brano di Alex Britti, eccetto la metafora parossistica dei 7.000 caffè, l’unico elemento che presenta un contenuto erotico è il ’’bacio’’ contenuto nella seconda strofa che, però, presenta delle connotazioni, come dire, ’’dolci’’, in analogia con il dolcificante utilizzato per l’omonima bevanda, che non mi sembra nascondi dei secondi fini tanto scabrosi. Qualche perplessità, invece, può derivare dall’ascolto del brano ’’Isn’t she lovely’’ che accenna nel finale a un concepimento di una certa Londie con il coinvolgimento di Aisha, nome musulmano della moglie cristiana del profeta Maometto che fu costretta a rinnegare la sua fede originale per convertirsi all’Islam. Complessivamente, tuttavia, emerge il tema dell’amore romantico che non ha nulla a che vedere con la pornografia.
Se il testo di Britti ci ha impegnati in un confronto spigoloso sul contenuto testuale dei brani, nessun dubbio emerge sul brano della Brando. La composizione, infatti, presenta un testo molto più sobrio, e direi persino aulico, come si legge nella strofa seguente ’’cerchi fuori com’era amare, cos’era dare come volare più in alto da qui’’. Stesso discorso per il brano ’’Insieme’’. In conclusione, siamo molto lontani da eventuali conseguenze dannose per il minore ovvero da eventi che possano scatenare nel medesimo dei comportamenti lesivi sulla propria salute (si veda a titolo di es. l’articolo pubblicato sul corriere della sera il 17.04.1985 ’’Morto come Nick de ’Il cacciatore’ il ragazzo che si è sparato a Como’’).
Conclusioni
Nessuna delle ipotesi prese in considerazione risulta soddisfacente per la nostra ricerca.
La prestazione effettuata da qualsiasi concorrente in manifestazioni o competizioni di carattere culturale, sportivo o religioso non assume alcuna tipologia giuridica particolare finché non vi è un elemento, es. un contratto, che la renda tale.
Limitazioni alla trasmissione di esibizioni dal vivo sono consentite qualora siano violate le prescrizioni sulla «dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy» (Oddi, 2007) del minore, senza il suo consenso o di chi ne fa le veci, nonché di carattere sanitario ai fini di verificare l’idoneità psico-fisica del soggetto. Ad es. «per le attività sportive a carattere dilettantistico organizzate dalla scuola, da società sportive è prescritto che i minori debbano sottoporsi previamente a visita medica (…) sono esclusi dal controllo obbligatorio coloro che praticano attività in forma privata» (Perucci, 1994).
Bibliografia
AGIS (2000) Lo spettacolo: comuni-province-città metropolitane-regioni-stato: raccolta delle norme legislative emanate dallo Stato e dalle regioni in materia di spettacolo e attività affini, Associazione generale italiana dello spettacolo, Ente teatrale italiano, Roma, Gea.
CENTRO PIERO CALAMANDREI (1986) Tutela dei minori e responsabilità dell’emittente televisiva, ’’Diritto dell’informazione e dell’informatica’’, 1, pp. 214-233.
CARETTI P. (2001) Diritto della informazione e della comunicazione: stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema, Bologna.
CCU – GRE (1993), Rapporto agli utenti, Consiglio consultivo degli utenti presso il garante per la radiodiffusione e l’editoria, Roma.
DE LELLIS R. (2009) Le regole dello spettacolo: manuale per conoscere la storia, le leggi, gli enti e le imprese di spettacolo in Italia e in Francia, Roma, Bulzoni.
FRANCIOSO O.O. (2006) Codice del cinema e dello spettacolo: normativa, diritto d’autore, estratto TULPS, Milano, Altagamma.
MORO C.A. (1996) Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna.
ODDI A. (2007) La tutela dei minori nella disciplina della radiotelevisione, ’’Giurisprudenza costituzionale’’, 6, pp. 50-53.
PERUCCI M. (1994) Bambini e adolescenti di fronte alla legge: legislazione minorile, diritti dei bambini, diritti e doveri degli adolescenti, Nuove ricerche, Ancona.
PICCICHÈ (2005) Elementi di diritto dello spettacolo: guida per l’artista, Milano, Rugginenti.
ROCCELLA M. (2008) Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino.
Dittografia
http://www.tvblog.it/post/22395/x-factor-4-la-decima-puntata-del-6-novembre-2010-live-su-tvblog
http://www.repubblica.it/speciali/sanremo/servizi/2010/02/19/news/jessica_brando-2353497/
http://unduetreblog.wordpress.com/2010/12/11/io-canto-tredicesima-e-ultima-puntata-dell-11122010-la-finale-chi-vincera/
http://www.dasud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3066:qcanzoni-e-sfideq-di-rai-2-palcoscenico-della-puntata-il-teatro-politeama-di-catanzaro&catid=25:regionale&Itemid=37
Nomografia
c.p. Artt 111-112 ’’Induzione al reato di minorenni e di persone in stato di infermità’’
c.p. Artt. 519-521 ’’Norme relative alla corruzione sessuale e alla violenza sui minori’’
c.p. Art. 528 ’’Pubblicazioni e spettacoli osceni’’
c.p. Art. 666 ’’Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza’’
c.p.p. Art 13: fa divieto di pubblicare o divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini di minori coinvolti in procedimenti penali;
c.p.p. Art. 114: fa divieto di pubblicare le generalità e l’immagine dei minorenni testimoni testimoni, offesi o danneggiati di un reato;
L. 26.04.1934 n. 653 ’’Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli’’
L. 22.04.41 n. 633 ’’Diritto d’autore’’
RD 18.05.42 n. 1369 art. 32 ’’Caratteristiche per il diritto di proprietà intellettuale’’
L. 08.02.48 n. 47 ’’Legge sulla stampa e norme affini’’
L. 1960 n. 1591 ’’Affissione di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore’’
L. 17.10.1967 n. 977 ’’Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti’’
L. 14.04.75 ’’Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva’’.
L. 06.08.90 n. 223 ’’Disciplina delle trasmissioni televisive’’
Dlgs 04.08.1999, n. 345 ’’Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro’’
D.M. Comunicazioni 29.11.2002 ’’Codice di autoregolamentazione TV e minori’’