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L’autonomia differenziata e la proliferazione delle leggi “maldestre”

Take me to London
Ph. Luca Martini / Take me to London

L’autonomia differenziata e la proliferazione delle leggi “maldestre”

 

Se è vero che il giurista non può sostituirsi alla politica è altrettanto vero che la politica non può sostituirsi al giurista.

Il tema dell’autonomia differenziata pone lo studioso del diritto costituzionale di fronte al problema di individuare una soluzione conforme che tenda - seppur a grandi linee - a rispondere alle esigenze dei diversi fronti politici. Per tale motivo, è opportuno compiere una profonda riflessione circa una riforma volta a mutare radicalmente l’impianto della Repubblica parlamentare, che finirebbe per essere stravolto.

Il ricorso al referendum abrogativo, tanto acclamato dalle forze di opposizione, sarebbe accolto in toto soltanto una volta preso atto della natura della legge soggetta allo stesso. Ove si tratti di una legge costituzionalmente necessaria, le possibilità di avvalersi dello strumento in esame diminuirebbero.

Rimanendo in tale area, si potrebbe spostare l'attenzione sul referendum parziale; procedendo in tale modo però rimarrebbe il serio rischio di colmare solo una parte delle criticità rilevate.

Infine, la scelta più equilibrata potrebbe essere quella di intervenire nuovamente sulla legge, eventualità non esclusa proprio dal fautore della riforma, il ministro Roberto Calderoli.

La difficoltà di pervenire ad una soluzione ottimale discende non solo dalle differenti ideologie politiche, ma anche dalla qualità della normazione. È opinione comune che quest'ultima negli ultimi anni sembri essere soggetta ad un progressivo decadimento.

La scarsa qualità del prodotto normativo è conseguenza di molteplici fattori, in primis dello spostamento dell'asse legislativo dal Parlamento al Governo.

In un bel libro su la “Storia di Roma”, Luigi Capogrossi afferma che la potenza dell’antica Roma iniziò a sgretolarsi quando nella sua costituzione si insinuarono il principio della commistione dei poteri nello stesso soggetto e, contestualmente, la scissione di uno stesso tipo di poteri, diviso tra soggetti diversi. È proprio lo scenario che sembra delinearsi nel contesto storico vigente, ove il peso dell’Esecutivo sul fronte legislativo cresce in maniera notevolmente, accrescendo così le possibilità di imperfezione della normativa anche in considerazione dei tempi ristretti.

In passato, Adolf Merkl sosteneva che la lingua “non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto s’introduce di soppiatto. Essa è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini”. Di ciò ne erano consapevoli invece i nostri Costituenti, i quali decisero di affidare ad alcuni autorevoli scrittori

e letterati il compito di controllare il testo finale della nostra Costituzione in termini di correttezza linguistica e semplicità.

In definitiva, quel che manca è la consapevolezza che  attraverso la buona scrittura delle leggi il legislatore possa perseguire concretamente ed efficacemente il fine politico prefissatosi.