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Modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Terrorismo
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Modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/2019 in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

 

Il 16 giugno 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) pubblicava il documento recante  “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo”, finalizzato ad armonizzare i controlli interni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, fornendo indicazioni dettagliate sui compiti svolti dai responsabili e degli organi sociali.

In particolare, nel settore assicurativo gli orientamenti sono rivolti alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi. Le disposizioni contenute nel Regolamento IVASS n. 44/2019 sono allineate alle indicazioni provenienti dall’EBA. Tuttavia, al fine di attuare completamente tali orientamenti, è stato necessario l’intervento sulla vigente regolamentazione.

Il Provvedimento apporta importanti modifiche e integrazioni al Regolamento n. 22/2019. La revisione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità a seguito degli Orientamenti dell’EBA sulle misure per la gestione del riciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio.

Le principali novità introdotte sul tema riguardano l’istituzione di un organo con funzioni di controllo e gestione, oltre alla definizione dei relativi compiti. È prevista la presenza di un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, incaricato di garantire la conformità alle normative sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

Egli ha il compito di assicurare che l'organo amministrativo sia consapevole dei rischi AML/CFT ai quali l'azienda è esposta. La sua nomina dovrà essere effettuata entro il primo rinnovo degli organi sociali. Inoltre, la continuazione di un rapporto con un cliente ad alto rischio dovrà essere approvata da un dirigente di alto livello.

Il Provvedimento si compone di 23 articoli. In particolare, tra le modifiche più significative, gli artt. 8 e 9 apportano agli artt. 13 e 14 delle integrazioni volte a coordinare le attività della funzione antiriciclaggio con la nuova figura del consigliere responsabile.  La riformulazione dell’art. 13, comma 1 è volta a chiarire la natura di funzione di verifica della conformità alle norme della funzione antiriciclaggio. Inoltre, l'articolo 12 modifica l'art. 17, stabilendo che la funzione antiriciclaggio deve valutare i rischi associati all'ingresso in un nuovo mercato e adottare le relative misure per mitigarli. Da ultimo, con l’art. 21 si prevedono misure rafforzate per clienti e i rispettivi titolari effettivi residenti o aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.